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La nostra "mission"è:
insegnare ai nostri Soci come prendersi cura di se stessi in maniera olistica, cioè completa (anima & corpo)
L'holistic self-care, appunto!



 

I Soci Fondatori

 

Adorisio Francesco

Cirincione Simona

Ciorli Paolo

Festa Elisabetta

Milan Paola

 

Il Consiglio Direttivo

ultimo rinnovo il 27 maggio 2006

 

 

Presidente e Direttore Tecnico: Ciorli Paolo

Vice Presidente: Adorisio Francesco

Segretaria e Tesoriere: Milan Paola

Consigliera: Bonora Patrizia

Consigliera: Cirincione Simona

Consigliera: Niero Letizia

 




Lo Statuto

regitrato all'Ufficio delle Entrate di Padova con n. 05959 del 18.06.2003

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI.

1-DENOMINAZIONE E SEDE.

E' costituita con sede in Vigodarzere (Padova) via Europa n.6, un’Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica non riconosciuta con denominazione di “Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica Il Fiore di Loto”.L’Associazione aderisce all’ASI (Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI), accentandone lo Statuto e adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio.

Accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie dell’ente di promozione sportiva cui aderisce e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti di tale ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico.

2-OGGETTO E DURATA.

L’Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica ed apolica. L'Associazione svolge attività ricreativa in favore degli associati nei settori sport, cultura, ambiente, ricreazione.

In particolare l’Associazione si propone di:

a) studiare, praticare e diffondere la

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xml:namespace prefix = st1 />Cultura e le Arti di Tradizione Vietnamita, marziali e non, e Discipline legate alla Medicina Tradizionale Cino-Vietnamita, in particolare il Viet Tai Chi, disciplina creata dal M° P. Hoang, come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci;

b) gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;c) organizzare gruppi per la partecipazione a gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo;

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d) indire corsi specifici di queste discipline, gestiti da Istruttori riconosciuti dalla Federazione Viet Tai Chi Italia.

Essa potrà inoltre svolgere ogni attività connessa o affine con l'oggetto sociale che sia in ogni modo utile per il perseguimento dello stesso.

In particolare essa potrà:

attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per collaborare nello svolgimento di manifestazioni sportive d’ogni genere;

b) allestire e gestire punti di ristoro collegati agli impianti ove è svolta l’attività, riservando la somministrazione ai soli soci;

c) organizzare iniziative di carattere ricreativo e culturale per favorire il migliore utilizzo del tempo libero da parte dei soci.

Essa potrà compiere (nell’ovvio rispetto delle vigenti normative di carattere fiscale) anche operazioni di carattere commerciale occasionali ed accessorie rispetto all’attività istituzionale, purché esse siano svolte conformemente con le finalità dell'ente, con l'obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguimento degli scopi sociali con esclusione di diversa utilizzazione.

La durata è fissata fino al 31 dicembre 2023 ma sarà tacitamente prorogata di anno in anno in assenza di una specifica deliberazione dell’assemblea di scioglimento.

3-NUMERO E DIRITTI DEI SOCI.

Per essere iscritti all’associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando i dati anagrafici.

La domanda in caso si tratta di minori deve essere presentata dai genitori.

E’ compito del legale rappresentante dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione di tale domanda. L’accettazione, seguita dall’iscrizione al libro soci, da diritto immediato a ricevere la tessera sociale e comporta la qualifica di “socio”. L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente statuto. Il numero dei Soci è limitato solo dai posti disponibili nei Corsi e nelle Attività dell’Associazione.

Possono aderire all’associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il sesto anno di età e siano in possesso di requisiti morali idonei all'attività che viene svolta all'interno dell’associazione stessa ed alle sue finalità.

E’ esclusa ogni partecipazione alla vita sociale che possa qualificarsi come temporanea o in ogni modo limitata.

Tutti gli associati hanno uguali obblighi e diritti, inclusi (per i soci maggiori di età) i diritti di voto in assemblea ordinaria e straordinaria per l’elezione ed il rinnovo degli organi sociali, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per l’approvazione dei bilanci e rendiconti. I soci con la domanda d iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.

I soci sono espulsi su decisione del Consiglio Direttivo:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti interni;

- quando si rendano morosi senza giustificato motivo nel pagamento della tessera e/o delle quote associative eventualmente stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

- quando tengano un comportamento tale da arrecare danni morali o materiali all’associazione.

4- FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE.

L’associazione è finanziata:

- dalle eventuali quote associative;

- dai contributi e dalle offerte di enti, associazioni e privati;

- dai proventi delle manifestazioni e delle iniziative eventualmente organizzate;

- dai proventi delle eventuali attività commerciali accessorie svolte dall’associazione.

TITOLO II. PATRIMONIO SOCIALE.

5-PATRIMONIO SOCIALE.

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- dai beni di proprietà dell'Associazione;

- da contributi, lasciti ed erogazioni pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

- dal fondo di riserva formato con gli incrementi eventualmente derivanti dalla gestione.

6-QUOTE SOCIALI.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono in alcun modo rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili per atto tra vivi.

7-DESTINAZIONE FINALE.

Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed in caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione esso dovrà essere destinato ad associazioni aventi oggetto analogo o affine, o a scopi di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della L. 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO III. BILANCIO.

8-ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

9-RENDICONTO ANNUALE

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione; il rendiconto è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell’esercizio.

10-DESTINAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO DI GESTIONE.

Il residuo attivo di bilancio sarà utilizzato unicamente per le iniziative rientranti nello scopo sociale, nonché per il miglioramento ed il potenziamento della struttura associativa.

E’ esclusa qualunque distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV. L'ASSEMBLEA.

11-TIPI DI ASSEMBLEA E CONVOCAZIONI.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è formata da tutti gli associati.

L’assemblea è convocata mediante avviso da affiggere bene in vista presso la sede o sedi in cui si svolgono le attività dell’Associazione, almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto.

L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno 15 associati.

Essa può apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto sociale.

12-COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio.

Essa:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo e le linee direttive per l'anno sociale;

- procede alla nomina delle cariche sociali ogni tre anni;

- determina la destinazione del residuo attivo di gestione;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non siano devolute alle competenze di altri organi sociali.

13-ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo;

- quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/5 degli associati.

Essa deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta e deve essere comunicata ai Soci con le modalità previste all’art.11.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche sostanziali dello Statuto;

- sul trasferimento di sede dell'Associazione;

- sulla liquidazione e scioglimento.

14-VALIDITA' DELLE DELIBERE.

L'Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera a maggioranza assoluta delle persone presenti, salvo quanto previsto all’art.23 per la delibera di scioglimento.

15-VOTAZIONI.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Solo in assemblea ordinaria e su particolari argomenti si può procedere alle votazioni a scrutinio segreto per richiesta di almeno 1/5 delle persone presenti.

16-PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALI.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di suo impedimento da altro membro del Consiglio stesso.

Le delibere assembleari devono essere trascritte sull'apposito libro dei verbali a cura del Segretario o di un altro membro del Consiglio incaricato dall’Assemblea se la stessa è presieduta dal Segretario.

TITOLO V. CONSIGLIO DIRETTIVO.

17-COMPOSIZIONE.

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di cinque consiglieri, liberamente eletti tra tutti i soci, dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche.

Il Consiglio è presieduto da un Presidente e si riunisce di regola ogni primo lunedì del mese presso la sede sociale.

Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio ogni qualvolta si renda necessario, dandone preventivo avviso senza particolari formalità ai componenti.

Le riunioni sono valide quando siano presenti la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; ogni membro del Consiglio Direttivo può esprimere un solo voto.

Le votazioni avvengono per voto palese, salvo i casi di deliberazioni riguardanti singole persone o distribuzione di cariche sociali, per le quali può essere adottato il metodo del voto segreto.

18-CARICHE.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni nell’ambito della disciplina del Viet Tai Chi. Le cariche sono onorifiche e gratuite. Non sono previste remunerazioni ad esclusione del rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del mandato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione e sottoscrive tutti gli atti ed i contratti stipulati dalla stessa; egli riscuote eventuali somme dovute da terzi all’associazione, in nome e per conto dell’associazione stessa, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e può essere sostituito temporaneamente nell’esercizio delle proprie funzioni da un sostituto scelto tra i membri del Consiglio.

19-ATTRIBUZIONI.

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi delle attività dell’Associazione in conformità con le direttive dell'Assemblea;

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;

- redigere i bilanci e rendiconti;

- redigere progetti per la destinazione del residuo attivo di gestione non vincolato a riserva;

- curare le convocazioni e lo svolgimento delle Assemblee sociali;

- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla gestione dell'attività sociale in maniera da assicurare il perseguimento degli scopi sociali nel miglior modo possibile;

- formulare gli eventuali regolamenti interni;

- favorire la partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione in conformità con gli scopi sociali.

20-FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente o, in caso di suo impedimento ad altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato dal Consiglio stesso.

TITOLO VI. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

22-DELIBERA DI SCIOGLIMENTO.

La delibera di scioglimento dell’associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti all’Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera anche, con le stesse maggioranze, sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, in favore dell’Ente di Promozione Sportiva ASI o di altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 L. 662/96 salva diversa destinazione imposta dalla legge. E’ fatto in ogni caso divieto di provvedere alla distribuzione in qualsiasi forma del patrimonio tra gli associati.

23-CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie sociali anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra gli organi dell’Associazione, tra i componenti degli organi dell’Associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio Arbitrale costituito secondo l’ordinamento dell’Ente di Promozione sportiva cui l’Associazione aderisce che regolerà la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tale ordinamento.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le regole dell’ente di promozione Sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazione aderenti, si dovrà comporre u Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente a ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede l’Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data dell’evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

L’arbitrato avrà sede nel Comune ove la sede, l’Associazione e gli arbitri decideranno "ex bono et equo" senza formalità di procedura.

La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

TITOLO VIII. DISPOSIZIONE FINALE.

24-RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili. In caso di carenza di previsioni legislative deciderà l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.